STUDIO APOSTOLO
24-11-2023
OMAGGI
La normativa riguardante le imposte sui redditi non prevede una definizione di omaggio. In linea generale, si considerano "omaggi" quei beni ceduti da un soggetto senza la richiesta del rela
Titolari di reddito d'impresa
1. Omaggi a clienti

Gli omaggi destinati ai clientirientrano, in linea generale, nella fattispecie delle spese di rappresentanzaprevista dall'art. 108 co. 2 del TUIR. Tuttavia, esistono casi in cui le spese per i beni distribuiti gratuitamente ai clienti vengono ricondotte ad altre fattispecie. Infatti, a seconda dell'operazione posta in essere, è possibile qualificare l'onere sostenuto comespesa di rappresentanza, spesa di pubblicità o vero e proprio costo "generico" di produzione.
  • In linea generale,le spese relative a beni distribuiti gratuitamente:
    sono deducibili integralmente, se i beni hanno valore unitario non superiore a 50 euro;
  • ove i beni abbiano valore unitario superiore al predetto limite, si configurano come spese di rappresentanza e sono deducibili nell'esercizio di competenza fino al limite massimo fissato dall'art. 108 co. 2 del TUIR
  • .
    Per "valore unitario" non deve intendersi il costo dei singoli beni, bensì l'omaggio nel suo complesso; il valore, quindi, deve essere considerato unitariamente e non con riferimento ai beni che compongono il regalo (circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. 34, 5.4).
    Ad esempio, nel caso di un cesto natalizio composto di tre diversi beni di valore unitario pari a 20 euro ciascuno, l'omaggio ha un valore complessivo pari a 60 euro e, in quanto tale, soggetto alla deducibilità secondo i criteri previsti dal co. 2 dell'art. 108 del TUIR. Tale interpretazione consente quindi di evitare che il contribuente possa acquistare singolarmente beni da cedere gratuitamente (di valore non superiore a 50 euro), per poi comporli in confezioni da consegnare al cliente, eludendo così il dettato normativo.
    In merito alla deducibilità degli omaggiquali spese di rappresentanza, l'art. 108 co. 2 del TUIR (come modificato dal DLgs. 147/2015) dispone che le spese di rappresentanza sono deducibili in misura pari:
  • all'1,5% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica, fino a 10 milioni di euro;
  • allo 0,6% dei ricavi e altri proventi, per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni;
  • allo 0,4% dei ricavi e altri proventi, per la parte eccedente 50 milioni.
  • Le spese relative ai voucher concessi in omaggio ai clienti dell'impresa sono deducibili secondo la disciplina delle spese di rappresentanza (risposta interpello Agenzia delle Entrate 519/2019).

    2. Omaggi a dipendenti

    Il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati(es. collaboratori coordinati e continuativi) è deducibile dal reddito d'impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all'art. 95 co. 1 del TUIR. Lato dipendenti, secondo l'art. 51 co. 1 del TUIR, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente. Tuttavia, risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d'imposta non superino, insieme all'ammontare degli altri fringe benefit, l'importo di 258,23 euro ai sensi dell'art. 51 co. 3 del TUIR, elevato a 3.000 euro per il 2022 (art. 12 del DL 115/2022 e art. 3 co. 10 del DL 176/2022). Sono considerati fringe benefit anche i buoni acquistoconcessi dall'impresa ai dipendenti (art. 51 co. 3-bis del TUIR).
    Esercenti arti e professioni
    Con riferimento agli omaggi ai clienti, ai sensi dell'art. 54 co. 5 del TUIR,il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista, a titolo di spesa di rappresentanza,nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
    In merito agli omaggi ai dipendenti, si osserva che per i professionisti il costo sostenuto per l'acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti non è specificamente disciplinato dal TUIR. La tesi prevalente considera il costo di tali omaggi deducibile a norma dell'art. 54 co. 1 del TUIR (ovvero, in misura integrale).

    Le prestazioni professionali gratuite non concorronoa formare il reddito di lavoro autonomo, posto che ai sensi dell'art. 54 co. 1 del TUIR assume rilievo il principio di cassa