STUDIO APOSTOLO
29-11-2023
WELFARE AZIENDALE
Il welfare aziendale è l′insieme delle iniziative, di natura contrattuale o unilaterale riconosciute dal datore di lavoro ai propri dipendenti al fine di incrementare il benessere degli stessi e delle loro famiglie, consistenti in una forma di retribuzione in beni e servizi in natura, che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente. Il welfare aziendale rappresenta altresì uno dei principali strumenti per favorire la conciliazione lavoro vita privata dei dipendenti, nonché un mezzo tramite il quale aumentare il potere d′acquisto dei dipendenti e attraverso il miglioramento del clima sul posto di lavoro, favorire anche la diminuzione del turnover e dell′assenteismo.

Le fonti normative

Il welfare nasce nellesperienza contrattuale e applicativa e si fonda sulla combinazione virtuosa di alcune norme fiscali contenute nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR), in particolare negli articoli 51 e 100 che disciplinano lelenco di beni e servizi esclusi dalla nozione di retribuzione imponibile.
Tali norme sono state integrate nel tempo da nuove disposizioni (i.e. articolo 1, co. 182-190, legge n. 208/2015) che hannoreintrodotto in modo stabilegli incentivi fiscali già sperimentati in maniera episodica gli anni precedenti per i premi di risultato definiti sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello. In particolare, la legge 208/2015 e il D.M. 25.3.2016 hanno reintrodotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nellapplicazione diunimposta sostitutiva dellIRPEFe delle relative addizionali pari al 10 per cento, sul premio di produttività nonché la possibilità per il lavoratore, qualora espressamente indicato allinterno dellaccordo di secondo livello, di optare per la conversione, parziale o totale, del premio monetario in beni e/o servizi di welfare aziendale.
Attivazione del piano welfare
Il datore di lavoro interessato a erogare ai propri dipendenti un pacchetto di beni e servizi rientranti nellistituto del welfare aziendale può farlo attraverso:
  • un atto unilaterale volontario non vincolante. In tale ipotesi, troverà applicazione lart. 100, c. 1 del TUIR che consente di dedurre dal reddito dimpresa il costo dei servizi di utilità sociale previsti dallart. 51, c. 2 del TUIR nel limite del 5 per mille dei costi del lavoro;
  • un atto unilaterale vincolante, quali un regolamento aziendale. In questo caso deve configurarsi ladempimento di un obbligo negoziale (Circolare AdE n. 5/E/2018 e Circolare AdE n. 28/E/2016). Il vantaggio di questo piano welfare consiste nella possibilità per lazienda di dedurre dal reddito dimpresa il 100% della spesa, senza il limite del 5 per mille imposto dallart. 100 del Tuir;
  • un accordo sindacale. Anche in tale ipotesi il piano welfare costituito tramite accordo sindacale consente la piena deducibilità del costo ai fini del reddito dimpresa.
  • Beni e servizi di welfare I medesimi articoli 51 e 100 del TUIR definiscono i beni e servizi, offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, che non contribuiscono a formare il reddito da lavoro dipendente. I destinatari di suddetti servizi sono il lavoratore e, in talune ipotesi, anche i suoi familiari individuati dallart. 12 del TUIR. Di seguito sono riportati, a titolo esemplificativo, una serie di beni e/o servizi rientranti nel welfare aziendale: